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Come Rimediare al Pagamento Senza Bonifico Parlante

Il panorama delle detrazioni fiscali per le operazioni immobiliari può essere estremamente complesso. È comune, quindi, incorrere in equivoci, specialmente quando non si osservano con scrupolo le procedure stabilite.

È essenziale comprendere che le spese associate al Superbonus, al Sismabonus, all’Ecobonus e al Bonus Casa devono essere effettuate attraverso un pagamento ben specifico: il bonifico parlante. Questo tipo di bonifico necessita che la causale indichi con precisione alcuni dati cruciali: il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA del soggetto che effettua il lavoro e il codice fiscale di quest’ultimo.

Qualora tu sia giunto a questa guida, è probabile che tu abbia omesso di includere qualche dato essenziale o, in una situazione ancora più grave, che tu abbia proceduto con un pagamento tramite un metodo non ammesso, come bonifico standard, assegno, carta di credito o pagamenti in contanti.

Ti chiederai quindi se hai perso la possibilità di godere delle detrazioni. La risposta a questa domanda varia a seconda delle specifiche circostanze e richiede una valutazione accurata.

Pagamenti senza bonifico parlante

In assenza di bonifico parlante, la circolare N. 43/E dell’Agenzia delle Entrate del 2016 fornisce chiarimenti normativi importanti. Tale documento risponde a un caso specifico in cui un contribuente ha realizzato l’acquisto di un box auto tramite assegni bancari.

La circolare dettaglia che, secondo la risoluzione n. 55/E del 2012, una compilazione non adeguata del bonifico bancario o postale impedisce il rispetto dell’obbligo, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%, precludendo così la possibilità di fruire della detrazione fiscale. Tuttavia, è concessa la facoltà di rimediare mediante la ripetizione del pagamento con un bonifico eseguito in forma corretta.

La soluzione primaria consiste nel richiedere la restituzione delle somme per poi eseguire un nuovo bonifico conforme alle disposizioni. Qualora questo non sia possibile, diventa necessario ottenere dal beneficiario del pagamento (che può essere un fornitore o un professionista come un ingegnere, architetto o geometra) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In tale dichiarazione, il beneficiario dovrà attestare di aver ricevuto le somme e di averle regolarmente registrate nella contabilità aziendale, contribuendo così alla corretta determinazione del proprio reddito imponibile.

Per facilitare questo processo, è disponibile un modello di autocertificazione errato bonifico per ristrutturazione che il beneficiario dovrà firmare. Questo documento sarà fondamentale nella predisposizione della dichiarazione dei redditi da parte di un professionista abilitato o del CAF, e potrebbe essere richiesto anche dagli uffici dell’amministrazione finanziaria in caso di controlli.

Questa procedura è valida anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi il bonus casa, l’ecobonus, il sismabonus e il superbonus, ampliando il raggio di applicazione delle normative in questione a una vasta gamma di lavori edilizi.

Errato riferimento alla norma

In materia di riferimenti normativi erroneamente indicati nei bonifici, non è richiesta alcuna rettifica quando si verificano errori materiali quali l’inserimento di normative non pertinenti al tipo di agevolazione fiscale utilizzata. Ad esempio, secondo quanto stabilito dalla circolare 11/E del 2014, se nei bonifici destinati alle detrazioni per il bonus casa o per l’Ecobonus si citano, per errore, le normative dell’uno al posto dell’altro, l’incentivo viene comunque concesso senza la necessità di compiere ulteriori passaggi. Questo approccio è giustificato dal fatto che tali errori non compromettono l’elaborazione corretta della ritenuta d’acconto da parte degli istituti di credito.

Specificamente, se la causale del bonifico menziona, erroneamente, i riferimenti normativi relativi alla ristrutturazione edilizia invece che alla riqualificazione energetica degli edifici, o viceversa, la detrazione è garantita a condizione che la banca proceda in modo adeguato con la ritenuta, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

Questa interpretazione è stata ulteriormente confermata dall’Agenzia delle Entrate nella sua comunicazione del 6 Dicembre 2023, pubblicata su Fisco Oggi. Nel specifico, un caso riguardava un bonifico erroneamente imputato alla “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché alla “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica” per incentivi relativi al risparmio energetico, confermando che l’errore nei riferimenti normativi non preclude la fruizione delle agevolazioni fiscali quando il resto delle procedure è stato rispettato correttamente.

Mancata specificazione del numero di fattura o data di emissione

In merito alla necessità di specificare il numero di fattura e la data di emissione nel quadro dei bonifici dedicati a fruire delle detrazioni fiscali, la circolare 19/2020 stabilisce criteri precisi per la validità del pagamento. È indispensabile che il bonifico contenga:

– Una causale del versamento chiara, dalla quale si possa comprendere che il pagamento è destinato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica o altri lavori che danno diritto alla detrazione.
– Il codice fiscale del beneficiario della detrazione, che può anche non coincidere con il soggetto che effettua il bonifico.
– Il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento. In caso di omissione, si rimanda al paragrafo relativo ai pagamenti effettuati senza l’uso del bonifico parlante.

È importante sottolineare che l’omissione delle informazioni relative al numero di fattura e alla data di emissione non inficia la validità del bonifico ai fini della detrazione. Questi dettagli, sebbene utili, non sono essenziali per confermare la conformità del pagamento alle disposizioni fiscali vigenti.

Intestatario della fattura errato

Nel contesto delle detrazioni fiscali, può verificarsi che i beneficiari del diritto alla detrazione siano più di uno, e in tali circostanze, il beneficio fiscale non è esclusivamente riservato all’intestatario del bonifico o della fattura. È riconosciuto anche a coloro che, pur non figurando come intestatari, hanno effettivamente sostenuto le spese. Ciò è valido anche se i pagamenti non sono stati eseguiti da un conto corrente cointestato con l’intestatario di tali documenti.

È fondamentale, tuttavia, che i documenti di spesa siano adeguatamente completati con i dati identificativi del soggetto effettivo che ha sostenuto la spesa, includendo l’apposita percentuale di partecipazione. Questa specificazione deve essere resa fin dalla prima annualità di godimento del beneficio e non è suscettibile di modifiche nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, come delineato dalla Circolare del 21 maggio 2014 n. 11/E, nella risposta 4.1, e dalla Circolare del 13 maggio 2011 n. 20/E, nella risposta 2.1.