In seguito all’emanazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il legislatore ha introdotto nuove regole sull’esercizio del potere disciplinare nel pubblico impiego.
Tali regole costituiscono norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cod. civ, e sono, pertanto, caratterizzate dall’automatico inserimento nei contratti collettivi con conseguente sostituzione delle clausole difformi.
In particolare, in applicazione del principio nullum crimen, nulla poena sine lege, non possono essere validamente irrogate sanzioni disciplinari se, prima dell’infrazione, non sia stato predisposto e pubblicizzato il codice disciplinare recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni
Il codice va affisso all’ingresso della sede di lavoro o, alternativamente, può essere pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione (art. 55, co. 2, ult. periodo, D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 68, co. 1, D.Lgs. n. 150/2009).
In merito a tale disposizione, si osserva quanto segue
la modalità alternativa alla pubblicazione sul sito è solo quella dell’affissione all’ingresso della sede di lavoro poiché solo questo luogo particolare è espressamente considerato dalla norma vigente
la legge non rende obbligatoria la pubblicazione del codice disciplinare sul sito dell’amministrazione de qua, limitandosi ad introdurre un criterio di equivalenza tra la suddetta modalità telematica e la tradizionale affissione del codice cartaceo all’ingresso della sede di lavoro;
le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on line solo qualora l’accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica”. Ciò, in quanto “la pubblicazione risponde all’esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.
In proposito, il Ministero della Pubblica Amministrazione raccomanda che il codice disciplinare venga pubblicato con adeguato risalto e indicazione puntuale della data, oltre che sull’home page internet anche di quella intranet dell’amministrazione, solitamente utilizzata per le comunicazioni interne del datore di lavoro, al fine di assicurarne la massima visibilità e conoscibilità. Si raccomanda inoltre alle amministrazioni di precostituire una prova dell’avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa nell’ambito di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla pubblicazione di comunicare formalmente l’avvenuto adempimento.