Nei confronti del lavoratore che violi i doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro sono applicabili delle sanzioni disciplinari, anche se la specifica violazione non è presente nel codice disciplinare.
La Cassazione, 13 giugno 2012, n. 9644, relativamente alla sospensione del servizio di un lavoratore, dipendente dell’ Agenzia delle Entrate di Benevento, non trovato sul luogo di lavoro, nonostante avesse timbrato il cartellino, ha affermato che in “ tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il provvedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione”.
La Corte richiama una precedente sentenza in tal senso, Cass. n. 16291/2004, in cui viene precisato che in violazione di un dovere fondamentale connesso al rapporto di lavoro, il lavoratore è punibile sia con sanzioni conservative che espulsive.
Nel caso esaminato, l’assenza ingiustificata del dipendente concretizza “la violazione di alcuni dei doveri fondamentali” connessi al rapporto di lavoro. Di conseguenza, la condotta del lavoratore, che costituisca grave violazione di tali doveri fondamentali, è sanzionabile con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla sua inclusione o meno nel codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purchè siano osservate le garanzie previste dai co. 2 e 3, art. 7, Stat. Lav.