Un imprenditore acquista a titolo personale un immobile uso deposito. Decide di concederlo in comodato d’uso gratuito alla propria azienda. E’ obbligato a registrare il contratto all’ufficio del registro? Tutti i costi di manutenzione e di utenze saranno a carico della ditta.
Dal tenore letterale della domanda in questione sembrerebbe che il caso riguardi un imprenditore individuale che intende destinare un immobile acquistato a titolo personale all’esercizio della propria attività di impresa. In tale ipotesi non sembra ammissibile la sottoscrizione di un contratto di comodato in quanto si sarebbe in presenza di un contratto con se stesso; a tal fine giova ricordare che per la destinazione dell’immobile all’attività d’impresa, l’art. 65 del TUIR prevede che “si considerano destinati all’attività dell’impresa stessa, i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati nell’inventario”.
Fatta questa premessa si ricorda che il comodato è il contratto con il quale una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodatario, una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo ed un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, ma senza essere tenuto a pagare alcun corrispettivo (art. 1803, comma 1, del c.c.). Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, inoltre poiché non è compreso fra i contratti per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 1350 del c.c., è a forma libera. Per quel che concerne l’obbligo di registrazione, in base all’art. 5, comma 4, della Prima parte della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta è assoggettato a registrazione in termine fisso di venti giorni dalla data dell’atto, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 168,00.
Come precisato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2001, n. 14/E , poiché nella norma non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, il contratto scritto è soggetto all’obbligo della registrazione indipendentemente dalla forma specifica in cui è redatto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata). In caso di contratto verbale di comodato, invece, bisogna precisare che l’art. 3, comma 1, del Testo unico dell’imposta di registro, nell’elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama il contratto di comodato.
Pertanto, i contratti verbali di comodato, sia che abbiano ad oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.